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16/12/2011 - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, L. 14/09/2011, n. 148. e Disegno di Legge sul recupero dell'efficenza del processo penale
  • DECRETO LEGISLATIVO: Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148:
    E' stato approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, riferito agli uffici dei giudici di pace. Il decreto, che sarà trasmesso alle Camere per i relativi pareri, prevede l'accorpamento di diversi uffici, consentendo di recuperare 1944 giudici di pace, 2104 unità di personale amministrativo, con un risparmio di spesa, a regime, pari a 28 milioni di euro l'anno."
  • Il Disegno di legge per il recupero dell’efficienza del processo penale - Interviene su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al Governo:
1) - Depenalizzazione: si prevede la trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato. Il termine per l'attuazione della delega è di diciotto mesi.
2) - Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: la delega prevede che la sospensione del dibattimento comporti una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato; questo periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato. La sospensione del processo non opererà nei casi in cui si possa presumere che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento - ad esempio quando è stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di latitanti - e nell’ipotesi di reato di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle Direzioni Distrettuali.
3) - Sospensione del procedimento con messa alla prova: è prevista in caso di reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. La sospensione con messa alla prova è rimessa a una richiesta dell’imputato, da formularsi non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La messa alla prova consisterà in una serie di prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità il cui esito positivo determinerà l’estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto una volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indole) a condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
4) - Pene detentive non carcerarie: vengono introdotte due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione e sostituiranno la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni.
  • Regolamento in materia di Carta dei diritti e doveri dei detenuti - Con questo provvedimento verrà modificato l'ordinamento penitenziario, in modo da fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere una guida in diverse lingue che indichi in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario e che fornisca tutte le informazioni relative a servizi, strutture, orari e modalità di colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento.